La Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) è stata sottoposta a revisione. Le modifiche sono applicabili dall’1.1.2022. Ecco che
Ai sensi dell’articolo 2a LCA
Potete disdire il vostro contratto entro quattordici giorni dalla sua stipulazione. In caso di revoca, l’assicuratore e la persona assicurata devono rimborsare le eventuali prestazioni già versate.
Ai sensi dell’articolo 35a LCA
Per tutte le CGA, il termine di recesso (alla scadenza) è di tre mesi. Questa modifica interessa in primis gli assicurati Animalia con un contratto stipulato sulla base delle CGA 2012 e precedenti.
Ai sensi dell’articolo 46 LCA
Per tutti i contratti stipulati a partire dall’1.1.2022, il termine di prescrizione è di cinque anni. Ciò significa che avete tempo cinque anni per inviarci le fatture.
Attenzione: la notifica dei sinistri deve rispettare la scadenza indicata nelle CGA del vostro contratto d’assicurazione, in genere sette giorni.